(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 8 del 21 febbraio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, concernente la "Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato" ed in particolare l'Art. 8 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"; Ravvisata la necessita' di individuare, ai sensi dell'Art. 30 della suddetta legge regionale n. 7/2000 i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi; Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 10 gennaio 2001 sul testo regolamentare predisposto dal servizio del volontariato; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 33 del 10 gennaio 2001; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari" di cui al testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 22 gennaio 2001 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 5 febbraio 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 48